Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 23


VALIDITÀ FORMALE DELL'ACCORDO SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.
2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.
3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

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