Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 19


PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

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