Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 85


abrogato
[1. Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso:
1° la legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica;
2° il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli artt. 5 e seguenti.
Sono altresì abrogati, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa:
1° gli artt. da 1 a 18 delle disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, numero 846, sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;
2° l'articolo unico, lettera c), del regio decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;
3° il decreto governatoriale 5 novembre 1931, sull'estensione al possedimento delle isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel Regno;
4° il regio decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'A.O.I. delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;
5° il regio decreto 15 novembre 1938, n. 2195, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana.
2. Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di Regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo Regolamento.
3. Tuttavia, resta ferma l'applicazione sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina, difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione] (1/b).

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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