Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 74


abrogato
[1. Le domande previste nel presente decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi (Comma così sostituito dall'art. 63, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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