Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 67


abrogato
[1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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