Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 60


abrogato
[1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.
(Così sostituito dall'art. 56, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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