Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 52


abrogato
[1. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (58), sui brevetti per invenzioni industriali (Comma così modificato dall'art. 49, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. Nei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 70, comma secondo, sarà tenuto conto anche delle attribuzioni di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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