Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 50


abrogato
[1. La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.
2. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. (Comma così modificato dall'art. 47, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
3. L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
4. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.
5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione. (Comma così modificato dall'art. 47, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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