Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 34


abrogato
[1. La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.
(Il presente articolo, il cui originario primo comma è stato abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, è stato successivamente così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti