Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 32-quinquies


abrogato
[1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma l è accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-bis e seguenti.
3. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
(Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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