Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 26


abrogato
[1. La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere (Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).
2. Il regolamento potrà dettare speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle convenzioni vigenti.
3. In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio il richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.
(Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 26"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti