Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 25


abrogato
[1. La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto (Articolo così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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