Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 22


abrogato
[1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio (26)] (1/b).
(Articolo cosìsostituito dall'art. 22, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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