Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 77


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella
parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
2. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
(Comma così modificato dall'art. 63, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

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