Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 72-bis


CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI DA COSTRUIRE
1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
(Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, e poi così sostituito prima dall'art. 58, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto e poi dal comma 7 dell'art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto)

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