Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 88


Disposizioni generali
Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:
a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;
b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura (98).
(98) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449. La disciplina dei mercati all'ingrosso è ora dettata dalla L. 25 marzo 1959, n. 125, riportata alla voce Mercati all'ingrosso.

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