Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 85


Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.

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