Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 57


Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

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