Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 56


Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.
Fanno parte della consulta:
a) un ufficiale della milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, del le cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale;
e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.
Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate (Articolo così sostituito dall'art. 8, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.
L'art. 58, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, così dispone:
«Art. 58. Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate»).

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