Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 30


Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.
Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.
I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16 (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione) (La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione).

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