Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 83


I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti artt. 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia. (L'art. 2, D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402, ha così disposto:
«Art. 2. 1. Gli articoli 440, 441 e 442 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati. Si intendono di conseguenza abrogati i riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto»).

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