Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 43


[Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma indicata negli articoli precedenti, debbono essere autorizzate per legge.
Le spese eccedenti la somma di lire 36.000.000 (47/a) non imputabili a capitoli già compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di legge.
Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse] (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468)

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