Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 40


[Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è istituito un «fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine».
Con decreti del Ministro delle finanze registrati alla Corte dei conti possono essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le somme occorrenti:
1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36. primo comma, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto (Lettera così sostituita dall'art. 5, L. 20 luglio 1977, n. 407);
2) per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2 da approvarsi con apposito articolo della legge relativa] (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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