Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 93


(comma abrogato)
Continuano a far parte del Collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finchèé durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione.
Le adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del Consiglio notarile.
La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del Consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile.

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