Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 83


TITOLO III
Degli atti notarili
CAPO III
Delle copie, degli estratti e dei certificati

Non si può spedire copia di un testamento, nèé rendere palese il suo contenuto e neppure la sua esistenza se non sia prodotto l'estratto dell'atto di morte del testatore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente, e debitamente legalizzato, ove occorra, eccetto nei casi contemplati dall'art. 67 , capoverso 1°, della legge.
Il notaro, avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona, che per suo ministero fece un testamento pubblico o depositò nei suoi atti un testamento, dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore, deve rendere avvertiti dell'esistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere interesse all'apertura ed alla pubblicazione.

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