Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 81


I fascicoli dei repertori debbono rilegarsi in volumi, separatamente dai volumi degli atti.
Possono essere riunite in unico volume più annate, purchèé intere.
L'indice alfabetico, che il notaro deve unire ai repertori, oltre alla indicazione dei cognomi e dei nomi delle parti, contiene anche quella della forma, natura e data dell'atto, nonchèé il numero sotto il quale esso è stato annotato a repertorio.

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