Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 73


E' fatto obbligo ai cancellieri delle autorità giudiziarie di prendere nota in apposito elenco di tutti gli atti di procura alle liti e di protesti cambiari presentati alle cancellerie giudiziarie sia per farne uso in giudizio, sia per la loro verificazione o legalizzazione.
L'elenco anzidetto deve ogni trimestre essere trasmesso al conservatore dell'archivio notarile della sede della Corte o sezione di Corte di appello, che avrà cura di comunicarne ai conservatori degli archivi compresi nella circoscrizione della Corte o sezione stessa un estratto nella parte concernente l'archivio a cui sono preposti.
Nell'elenco deve farsi specialmente menzione del numero col quale l'atto risulta annotato a repertorio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 73"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti