Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 66


Il notaro, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore, deve farne domanda all'Autorità competente a concedergli il permesso di assenza, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell'art. 45 , prima parte, della legge, e designare la persona da cui intende farsi coadiuvare.
Ove l'Autorità competente a concedere il permesso di assenza non creda di nominare la persona proposta, invita il notaro a designarne un'altra.
La domanda dev'essere anche firmata dalla persona designata, e corredata, se l'aspirante è candidato notaro, dai documenti richiesti alla lettera a), dell'art. 22 del presente regolamento; e, se è notaro in esercizio, dalla relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile.
Il coadiutore, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve adempiere le formalità prescritte dall'art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell'art. 24 della legge medesima.
Deve altresì fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'art. 23 della legge per il notaro coadiuvato, si contenga la seguente leggenda: "N.N. coadiutore".
Le disposizioni degli artt. 2 e 28 della legge sono applicabili anche ai coadiutori, e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori, in quanto siano applicabili.

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