Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 54


TITOLO II
Dei notari
CAPO II
Dell'esercizio delle funzioni notarili
SEZIONE IV
Obblighi del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell'atto ed alla loro capacità

I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinchè esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

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