Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 48


Il notaro deve tenere esposta all'esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo.
Deve altresì tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente; e del luogo in cui, negli altri giorni e nelle altre ore, le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni.

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