Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 44


Il notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro di grazia e giustizia ai termini dell'art. 24 della legge, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.
Tale facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo.

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