Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 267


Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.
Qualora il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio, il presidente ne dà avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito.
Il notaro può presentare al Consiglio, con memoria scritta e personalmente, nel giorno che gli sia fissato, a norma dell'art. 148 capoverso della legge, le sue giustificazioni.
Dopo di che, il Consiglio delibera: copia del provvedimento consiliare è notificata al notaro ed al procuratore del Re a mezzo di lettera raccomandata.

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