Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 266


Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d'ufficio dal presidente del Consiglio stesso, ne è fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
Se il giudizio è promosso dalla parte, la denunzia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale.
Il pubblico ministero che intenda di promuovere il giudizio, rimette al presidente del Consiglio notarile la richiesta motivata coi documenti relativi; e il presidente ne dà ricevuta per lettera raccomandata.

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