Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 259


L'ispettore superiore deve per ogni singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell'archivio ispezionato, facendo constare succintamente i rilievi accertati, le istruzioni date e i provvedimenti presi nei casi d'urgenza.
Il verbale d'ispezione è compilato in due originali: dei quali uno è trasmesso sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia; e l'altro consegnato allo stesso capo dell'archivio ispezionato, facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso.
Le deduzioni che il capo dell'archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell'ispettore debbono essere scritte a parte, ed in due copie da alligarsi una per ogni esemplare del verbale d'ispezione.
Per ogni ispezione, così periodica come straordinaria, l'ispettore deve redigere inoltre una relazione al Ministero di grazia e giustizia con le eventuali proposte.
Nel caso che siano state rilevate irregolarità per cui si debba iniziare procedimento penale, l'ispettore le denuncia senza indugio al competente procuratore del Re.

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