Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 249


TITOLO VI
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi; delle Ispezioni; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime
CAPO I
Della vigilanza e delle ispezioni

L'alta vigilanza che, ai termini dell'articolo 127 della legge, il Ministro di grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello, ed i procuratori del Re esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari, Consigli ed archivi notarili, include la facoltà di ordinare, o promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto agli archivi, quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni, che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli, archivi od uffici.

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