Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 241


Le norme per la riscossione dei proventi, il pagamento delle spese e quanto altro riflette l'amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali, sono stabilite dai Comuni interessati, salva la vigilanza spettante al conservatore dell'archivio distrettuale, ai sensi del seguente art. 242.
Le spese, compreso lo stipendio del conservatore, debbono anticiparsi dal Comune in cui ha sede l'archivio, salvo il regresso verso chi di ragione.
A tale uopo il conservatore dell'archivio deve rivolgersi, in tempo utile, al sindaco del detto Comune per il relativo pagamento.

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