Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 239


Per il deposito delle copie certificate conformi, di cui all'art. 118 della legge, sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 142 e 143 del presente regolamento.
Seguito il deposito, le copie sono riunite in fascicoli per ciascun notaro, in ordine cronologico, secondo la data di ricevimento dell'atto e vengono custodite in apposite buste.
Al cessare dall'esercizio del rispettivo notaro, si rilegheranno in volumi, osservando il disposto dell'art. 153 del presente regolamento, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal conservatore dell'archivio notarile distrettuale.
Il conservatore deve custodire in ordine gli atti e redigerne l'inventario, alla presenza di un impiegato dell'archivio distrettuale delegato dal conservatore.
Detto inventario deve essere compilato in doppio esemplare: da trasmettersi l'uno all'archivio notarile distrettuale, e l'altro da conservarsi nello stesso archivio mandamentale.
Nel caso d'inadempimento, il Ministero di grazia e giustizia stabilisce un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura del Ministero stesso, e sempre a spesa dei Comuni cui spetta, gli atti che fossero da ordinare od inventariare.

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