Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 144


Il deposito dei moduli dei telegrammi, prescritto dagli artt. 71 e 106 della legge, deve essere fatto a cura delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, da cui dipendono gli uffici telegrafici mittenti.
A tale scopo gli uffici telegrafici, nei termini fissati dai propri regolamenti speciali, inviano alle direzioni da cui dipendono, in piego raccomandato, i telegrammi spediti dai notari.
Le direzioni postali telegrafiche, dopo di aver fatta copia conforme dei telegrammi stessi per uso del proprio servizio, spediscono all'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro mittente, gli originali dei telegrammi in piego raccomandato.
L'invio deve essere accompagnato da un elenco redatto in doppio originale, indicandovi il numero, la data, la provenienza e la destinazione del telegramma, nonchéé il nome del notaro mittente.
Uno dei elenchi deve essere poi restituito alla Direzione postale telegrafica a titolo di ricevuta con la firma del conservatore dell'archivio, munita dell'impronta del sigillo.
Le dichiarazioni che i notari devono rilasciare agli impiegati telefonici ai sensi dell'art. 85 del presente regolamento, sono pure depositate nell'archivio notarile del distretto, a cui i notari appartengono, a cura dell'Amministrazione dei telefoni, decorsi cinque giorni dalla avvenuta trasmissione telefonica.

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