Nel mese di dicembre di ciascun anno è costituita, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la Commissione di cui all'art. 98 della legge.
La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia; ed è presieduta dal direttore generale, dal quale dipende il servizio del notariato.
I membri indicati dall'art. 98 , capoverso 5°, della legge, eccetto il presidente ed il capo del personale degli archivi notarili, durano in carica un anno, e possono essere confermati.
In caso di impedimento del direttore generale e del direttore capo di divisione, ne fanno le veci i funzionari che normalmente li sostituiscono.
La Commissione si riunisce di regola ogni due mesi, e può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il Ministro di grazia e giustizia lo reputi opportuno.