Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 130


Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali, il Ministro può concedere sussidi agl'impiegati, loro vedove ed orfani, con nota d'ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 130"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti