Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 116


Fermo quanto dispone l'art. 112 , ultimo capoverso, della legge, qualora il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, scelga come delegato a sostituirlo in tutto od in alcune delle sue funzioni un impiegato dell'archivio che non sia il più anziano nel maggior grado, oppure un notaro del luogo, di tale scelta deve esprimere i motivi nel chiederne l'approvazione al presidente del Tribunale. Il presidente vaglierà le ragioni addotte nell'emettere il decreto di approvazione della delegazione.
Nel corso di dodici mesi non potranno ammettersi in nessun caso delegazioni per un periodo complessivo di tempo eccedente i sei mesi.

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