Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 110


Il locale dell'archivio deve essere, possibilmente, situato nel centro dell'abitato e prossimo ad altri pubblici uffici; in ogni caso, deve essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 110"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti