Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 102


Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in relazione all'art. 92 della legge, le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dell'art. 95 della stessa legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 102"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti