Il contratto preliminare spesso comprende pattuizioni accessorie volute dalle parti per garantirsi della serietà del vincolo, della predeterminazione del corrispettivo del recesso, della possibilità di sostituzione soggettiva (cioè di una delle parti originarie del contratto).
Caparra confirmatoria
A conferma della serietà del vincolo, al momento della conclusione del contratto preliminare una parte può consegnare all’altra una somma di danaro (o di altre cose fungibili) a titolo di
caparra confirmatoria (art. 1385 cod. civ.). Si tratta di una somma data a titolo di cautela diretta ad assicurare il risarcimento del danno nel caso di inadempimento del promittente acquirente e non può essere considerata come pagamento parziale del prezzo. È
esclusa da IVA.
Caparra penitenziale
La
caparra penitenziale (art. 1386 cod. civ.) è il corrispettivo del diritto di recedere (vale a dire il prezzo dello ius poenitendi) dal contratto previsto dalle parti ed è
esclusa da IVA.
Riserva di nomina (preliminare di vendita per persona da nominare)
Rinvio alla trattazione complessiva ... (inserire qui il rimando)
Cessione preliminare
La cessione del contratto preliminare (pattuita contestualmente alla stipula del preliminare ovvero convenuta successivamente) dietro corrispettivo, se il cedente è un soggetto IVA concretizza una cessione di contratto e come tale imponibile (art. 3, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972).
Qui la trattazione in dettaglio per il regime fiscale.
Preliminare unilaterale
Come già detto, il contratto preliminare unilaterale obbliga
ex uno latere a stipulare il contratto definitivo (cioè obbliga solo una delle parti, mentre l’altra è libera di stipulare o meno il definitivo). Se le parti convengono un
premio ovvero una
controprestazione a favore della parte obbligata e l’operazione non è soggetta ad IVA, si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota propria del bene ceduto o dell’obbligazione assunta in premio.
Risoluzione del preliminare
Il consenso dietro corrispettivo dato per la risoluzione del contratto preliminare a favore del contraente soggetto IVA configura una obbligazione di permettere e come tale
imponibile ai fini IVA (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).