Regime fiscale della caparra penitenziale


La caparra penitenziale rappresenta non una cautela contro l’inadempimento, ma il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso.

Ai fini IVA, anche se la caparra penitenziale è considerata il corrispettivo del recesso, non costituendo corrispettivo, è esclusa dal campo di applicazione del tributo.

Se successivamente le somme corrisposte a titolo di caparra assumono la natura di acconto sul prezzo, in tale momento l’operazione si considera effettuata nota1.

Ai fini dell’imposta di registro, non essendo espressamente contemplata dalla nota all’art. 10 Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 (è escluso, pertanto, il rinvio all’art. 6 Tariffa) ed essendo esclusa da IVA, è soggetta all’imposta proporzionale con aliquota del 3% ex art. 9 Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 che disciplina, in via residuale, tutte le disposizioni non altrove previste aventi contenuto patrimoniale nota2.

Note

nota1

Cfr. R.M. 19 maggio 1977, n. 411673.
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nota2

Cfr. R.M. 18 giugno 1990, n. 310388.
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Caparra penitenziale

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