La caparra penitenziale rappresenta non una cautela contro l’inadempimento, ma il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso.
Ai fini
IVA, anche se la caparra penitenziale è considerata il corrispettivo del recesso, non costituendo corrispettivo, è esclusa dal campo di applicazione del tributo.
Se successivamente le somme corrisposte a titolo di caparra assumono la natura di acconto sul prezzo, in tale momento l’operazione si considera effettuata
nota1.
Ai fini dell’
imposta di registro, non essendo espressamente contemplata dalla nota all’art. 10 Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 (è escluso, pertanto, il rinvio all’art. 6 Tariffa) ed essendo esclusa da IVA, è soggetta all’imposta proporzionale con aliquota del 3% ex art. 9 Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 che disciplina, in via residuale, tutte le disposizioni non altrove previste aventi contenuto patrimoniale
nota2.
Note
nota1
Cfr. R.M. 19 maggio 1977, n. 411673.
top1nota2
Cfr. R.M. 18 giugno 1990, n. 310388.
top2Voce correlata in diritto civile
Caparra penitenziale