Spese della procedura inventariale



Ai sensi dell'art. 511 cod.civ. le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità nota1 . Con questa regola il codice civile istituisce un regime specifico, che diverge da quello previsto dal codice di rito. E' stato deciso che quest'ultimo possa avere applicazione limitatamente agli oneri di anticipazione (Cass. Civ. Sez. II, 1953/76 ). Con tale pronunzia è stato altresì chiarito che le spese notarili afferenti alla procedura debbano essere ripartite proporzionalmente in base alle quote ereditarie tra tutti gli accettanti, compresi anche coloro che abbiano accettato puramente e semplicemente.

Note

nota1

In quanto a carico dell'eredità, queste spese dovranno essere pagate col ricavato della liquidazione, con precedenza rispetto ai creditori e legatari: i crediti che sorgono in questa fase ereditaria sono cioè assistiti da un diritto di prelazione nei confronti di ogni altro credito (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.375; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.420).
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Bibliografia

  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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