L'accrescimento volontario e la sostituzione reciproca



Per lo più si reputa che le disposizioni dettate dalla legge in materia di accrescimento nella successione testamentaria siano derogabili dal testatore nota1. Si ipotizzi che Primo istituisca eredi Caio e Sempronio in parti diseguali, stabilendo espressamente che, nel caso di premorienza ovvero di rinunzia dell'uno o dell'altro la quota del coerede mancante si accresca all'altro. In questa ipotesi rimane il dubbio se la disposizione debba essere qualificata in chiave di accrescimento ovvero di sostituzione ordinaria. Si ponga mente infatti al modo di disporre dell'art. 689 cod.civ., che prevede la sostituzione plurima, ma soprattutto quella reciproca.

Il risultato cui si perviene è identico, ma la dinamica attributiva del tutto divergente. La sostituzione consta di un'istituzione semplice che riguarda il chiamato e di un'istituzione condizionale che concerne il sostituito. Nell'accrescimento invece la chiamata è unitaria e riguarda potenzialmente l'intero diritto congiuntivamente attribuito agli istituiti, con la conseguenza che, venendo meno la possibilità dell'acquisto per taluno di essi, l'attribuzione esplica i propri effetti per intero a favore di chi rimane. Questa assai differente struttura del diritto viene messa in crisi nel caso della sostituzione reciproca, che evidenzia contemporaneamente la qualità in capo a più soggetti di istituito e di sostituito. La distinzione tuttavia permane ed ha modo di esplicarsi, sol che si esamini le conseguenze dell'eventuale rinunzia del soggetto a favore del quale profitterebbe l'ulteriore effetto acquisitivo. Si pensi all'esempio già sopra riferito di Primo che istituisce eredi Caio e Sempronio in parti diseguali. Se la disposizione concreta un'ipotesi di sostituzione reciproca e Caio rinunzia all'acquisto Sempronio, pur in esito all'accettazione, ha comunque la possibilità di respingere l'ulteriore lascito. Si tratta infatti di due quote, di due diritti, di due vocazioni distinte. Qualora invece si trattasse di accrescimento, l'attribuzione sarebbe unitaria e potenzialmente congiuntiva, cioè riguarderebbe l'intero. Ne deriverebbe per Sempronio che avesse in precedenza accettato l'impossibilità di respingere l'effetto incrementativo automatico che seguirebbe di diritto, in virtù dell'unitarietà della disposizione. Si aggiunga che la sostituzione prevale sulla rappresentazione, mentre l'accrescimento deve cedere il passo a quest'ultima.

Note

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Così i fautori della tesi volontaristica (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1952, p. 450; Gazzara, (voce) accrescimento, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1978, p. 322). Contra Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 569; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al codice civile, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 438, i quali (fautori della teoria oggettiva sul diritto di accrescimento) ritengono che si sia in presenza di una sostituzione reciproca piuttosto che di accrescimento volontario, del quale negano l'esistenza.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GAZZARA, Accrescimento, Milano, Enc. dir., 1978

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