Fermo restando l’applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro
nota1 (cfr. artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), se il contratto a favore del terzo è posto in essere tra soggetti privati, l’operazione è soggetta all’imposta dovuta in ragione del tipo di contratto stipulato.
Di norma, ed in ragione del tipo di atto, tra i soggetti obbligati alla registrazione possono essere comprese anche le parti contrattuali, mai i terzi favoriti dal contratto (art. 10, D.P.R. n. 131/1986).
Per il caso di
accettazione del terzo (non necessaria per la produzione degli effetti giuridici del contratto a suo favore), se resa:
- nello stesso contratto, non è assoggettata ad alcuna imposta (in quanto atto connesso);
- con atto distinto dal contratto, è dovuta l’imposta fissa (art. 11 Tariffa, parte I).
Per il caso di
rifiuto del terzo, il relativo atto è soggetto ad imposta
fissa di registro (art. 11 Tariffa, parte I).
Note
nota1
La revoca dello stipulante, intervenuta prima che il terzo dichiari di volerne approfittare, è soggetta ad imposta fissa di registro (art. 11 Tariffa, parte I).
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