Rapporto tra promittente e stipulante, imposta di registro



Fermo restando l’applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro nota1 (cfr. artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986), se il contratto a favore del terzo è posto in essere tra soggetti privati, l’operazione è soggetta all’imposta dovuta in ragione del tipo di contratto stipulato.

Di norma, ed in ragione del tipo di atto, tra i soggetti obbligati alla registrazione possono essere comprese anche le parti contrattuali, mai i terzi favoriti dal contratto (art. 10, D.P.R. n. 131/1986).

Per il caso di accettazione del terzo (non necessaria per la produzione degli effetti giuridici del contratto a suo favore), se resa:
  • nello stesso contratto, non è assoggettata ad alcuna imposta (in quanto atto connesso);
  • con atto distinto dal contratto, è dovuta l’imposta fissa (art. 11 Tariffa, parte I).

Per il caso di rifiuto del terzo, il relativo atto è soggetto ad imposta fissa di registro (art. 11 Tariffa, parte I).

Note

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La revoca dello stipulante, intervenuta prima che il terzo dichiari di volerne approfittare, è soggetta ad imposta fissa di registro (art. 11 Tariffa, parte I).
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