L'erede è, in quanto tale, anche proprietario delle cose che fanno parte dell'eredità devolutagli
nota1.
Al medesimo dunque spetta non soltanto l'azione di petizione d'eredità (
art.533 cod.civ. ), bensì anche l'azione di rivendicazione (
art.948 cod.civ. ). Quest'ultima verrà esercitata ogniqualvolta dovesse essere contestata la titolarità del diritto di proprietà in sè e per sè considerato e non quale riflesso della qualità ereditaria (Cass. Civ., Sez. VI-II,
22915/2013). Si ricade nella prima ipotesi quando, ad esempio, venga contestata la qualità di proprietario che già rivestiva il
de cuius in relazione a uno o più dei beni ereditari
nota2.
La differenza tra l'uno e l'altro rimedio è invero notevole, pur manifestandosi identità del petitum. Mentre la petitio hereditatis è un'azione universale a carattere reale, nel senso che, sulla scorta del riconoscimento della qualità ereditaria, è intesa ad affermare la titolarità dell' universum jus defuncti, l'azione di rivendicazione non può che riguardare i singoli cespiti (ovvero gruppi di essi)
in relazione a ciascun titolo di provenienza nota3. Inoltre occorrerà provare non soltanto di aver acquistato la proprietà, ma di averla acquisita
a domino, come si dirà più specificamente in sede di disamina del differente onere probatorio afferente ai due rimedi.
Le due azioni divergono anche
quanto alla competenza . L'azione di rivendicazione deve essere proposta in base ad un criterio di competenza territoriale fondata sull'ubicazione dell'immobile (art.
21 cod.proc.civ.
21) e ad una competenza per valore determinabile in base al valore delle cose rivendicate (artt.
14 14 e
15 15 cod.proc.civ.). La proposizione dell'azione di petizione di eredità è ancorata al luogo di apertura della successione (
art.22 cod.proc.civ.)
nota4.
Note
nota1
Anche se non può essere escluso che all'erede spetti un diritto qualitativamente diverso dalla proprietà (es.: l'usufrutto, l'uso o l'abitazione). In tal caso, prescindendo dai problemi di compatibilità tra la posizione ereditaria (art.
549 cod.civ. ) ed il diritto non pieno, l'azione non potrebbe essere qualificata come rivendicazione.
top1nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.264.
top2nota3
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.653.
top3nota4
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.431.
top4Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000